Art. 167 · Nuovi motivi della impugnazione già proposta
NormeTitolo ICapo XIII

Art. 167

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Nuovi motivi della impugnazione già proposta

In vigore dal 24 ott 1989
1. Nel caso di presentazione di motivi nuovi, si applicano le disposizioni dell' commi 2 e 3 e devono essere specificati i capi e i punti enunciati a norma dell'articolo 581 comma 1 lettera a) del codice, ai quali i motivi si riferiscono.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-167