Art. 169 · Riduzione dei termini nel giudizio di cassazione
NormeTitolo ICapo XIII

Art. 169

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Riduzione dei termini nel giudizio di cassazione

In vigore dal 24 ott 1989
1. Nei casi di urgenza, le parti possono chiedere la riduzione dei termini stabiliti per il giudizio di cassazione. Il presidente, se accoglie la richiesta, dispone con decreto la riduzione dei termini in misura non superiore a un terzo. Del provvedimento di riduzione è fatta menzione negli avvisi. 2. Con l'atto di ricorso o anche successivamente le parti possono rinunciare agli avvisi.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-169