Norme›Titolo I›Capo V
Art. 41
50 / 324Atto ricostituito
In vigore dal 24 ott 1989
1. Quando si procede a norma dell' commi 1 e 2 del codice, sull'atto ricostituito sono indicati gli estremi dell'ordinanza che ha disposto la ricostituzione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-41