Capo I
Art. 7
In vigore dal 15 set 1948
Agli addetti inviati dall'Italia spetta un'indennità di sistemazione con le norme stabilite dagli del decreto legislativo 18 aprile 1947, n. 265, salvo le seguenti modifiche:
1) il terzo comma dell' non si applica agli addetti;
2) al comma sesto dello stesso , le parole "a prestare servizio al Ministero, oppure collocato a disposizione" sono modificate come segue: "a prestare servizio in Italia, o che comunque cessi dall'incarico all'estero";
3) al comma ottavo del predetto , alle parole "Il Ministero degli affari esteri" sono sostituite le seguenti: "Il Ministero della difesa";
4) all', comma secondo, in luogo di "Ministro per gli affari esteri" leggasi "Ministro per la difesa".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1154#art-7