Capo I

Art. 10

In vigore dal 15 set 1948
L'addetto all'estero che, per ragioni di servizio, venga chiamato temporaneamente in Italia o che vi sia trattenuto durante o allo scadere della sua licenza ordinaria, conserva interi, in relazione al periodo in cui presta tale servizio, il proprio assegno personale e le indennità per accreditamenti multipli per i primi dieci giorni e ridotti alla metà per un periodo successivo, che non può in ogni caso superare i 50 giorni. All'addetto chiamato dall'estero per i motivi indicati nel comma precedente competono, altresì, il rimborso delle spese di viaggio, secondo il trattamento previsto per il personale diplomatico, nonché l'assegno personale e le indennità per accreditamenti multipli interi per i giorni trascorsi in viaggio determinati ai sensi del terzo comma del precedente .
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1154#art-10

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