Capo I
Art. 12
In vigore dal 15 set 1948
Le spese di trasferimento degli addetti alla sede in cui sono destinati e quelle di ritorno in Patria per cessato incarico sono rimborsate con le norme vigenti per gli analoghi movimenti del personale diplomatico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1154#art-12