Capo II

Art. 13

In vigore dal 15 set 1948
All'addetto possono essere assegnati addetti aggiunti ed assistenti; all'addetto aggiunto possono essere assegnati assistenti. Gli addetti aggiunti sono prescelti fra gli ufficiali appartenenti a Forza armata diversa da quella dell'addetto; gli assistenti fra quelli della medesima Forza armata dell'addetto o dell'aggiunto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1154#art-13

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