Capo III
Art. 18
In vigore dal 15 set 1948
Gli archivisti inviati dall'Italia percepiscono:
a) lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno tranne che per tali assegni sia diversamente disposto;
b) l'assegno di sede, con le eventuali sue maggiorazioni e riduzioni;
c) le indennità eventuali che potranno loro spettare in forza delle disposizioni contenute nel presente decreto.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1154#art-18