Art. 18
Capo III

Art. 18

20 / 33
In vigore dal 15 set 1948
Gli archivisti inviati dall'Italia percepiscono: a) lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno tranne che per tali assegni sia diversamente disposto; b) l'assegno di sede, con le eventuali sue maggiorazioni e riduzioni; c) le indennità eventuali che potranno loro spettare in forza delle disposizioni contenute nel presente decreto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1154#art-18