Capo III

Art. 23

In vigore dal 15 set 1948
L'archivista che fruisce di alloggio demaniale o comunque a carico dello Stato percepisce in meno, sull'assegno locale, l'importo dell'affitto fissato di comune accordo tra il Ministero della difesa e quello del tesoro. In ogni caso tale importo non potrà superare un quinto dell'assegno locale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1154#art-23

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