Capo III
Art. 26
In vigore dal 15 set 1948
Nei casi in cui l'archivista per ragioni di servizio venga chiamato temporaneamente in Italia e vi sia trattenuto durante o allo scadere della licenza ordinaria, si osservano, per quanto concerne la corresponsione dell'assegno di sede, le disposizioni di cui al precedente . Durante il viaggio compete il trattamento previsto dall'.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1154#art-26