Capo III
Art. 22
In vigore dal 15 set 1948
Le competenze spettanti agli archivisti assunti tra i connazionali residenti all'estero sono fissate dal Ministero della difesa su proposta dell'addetto o dell'aggiunto o dell'assistente, in misura non superiore ai quattro quinti dell'importo dell'assegno locale che spetterebbe ad un archivista inviato dall'Italia, con gli eventuali aumenti previsti per la situazione di famiglia.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1154#art-22