Capo III
Art. 27
In vigore dal 15 set 1948
Le spese di trasferimento degli archivisti alla sede in cui sono destinati e quelle di ritorno in Italia per cessato incarico sono rimborsate con le norme vigenti per gli analoghi movimenti degli archivisti degli uffici diplomatici e consolari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1154#art-27