Capo I
Art. 29
In vigore dal 15 set 1948
Fuori dei casi previsti dal precedente , il personale occorrente per i lavori precari è fornito dalla locale Rappresentanza diplomatica e la relativa spesa è a carico del bilancio del Ministero degli affari esteri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1154#art-29