Capo I

Art. 28

In vigore dal 15 set 1948
Nei casi in cui gli uffici degli addetti, degli addetti aggiunti e degli assistenti non siano sistemati nei locali delle Rappresentanze diplomatiche, il Ministero della difesa, d'intesa con quello del tesoro, può assumere in servizio presso gli uffici stessi il personale occorrente per lavori precari (fattorini e uscieri). A detto personale viene praticato il trattamento economico che la locale Rappresentanza diplomatica attua nei confronti di analogo personale dipendente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1154#art-28

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo