Capo V
Art. 32
In vigore dal 15 set 1948
Il regio decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1395, convertito con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1937, n. 2389, è abrogato; ed è abrogata altresì qualsiasi disposizione che preveda l'invio all'estero di attendenti a seguito di addetti militari.
In temporanea deroga a quanto previsto dal precedente comma, per i trasferimenti effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni di cui agli (per gli addetti, addetti aggiunti ed assistenti) e 28 (per gli archivisti) del regio decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1395.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1154#art-32