Capo III
Art. 24
In vigore dal 15 set 1948
Agli archivisti che effettuano viaggi di servizio è corrisposto il medesimo trattamento previsto per gli archivisti degli uffici diplomatici e consolari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1154#art-24