Capo III

Art. 25

In vigore dal 15 set 1948
Per le licenze degli archivisti sono applicabili le disposizioni dell' del presente decreto con le seguenti varianti: a) la licenza annuale ordinaria dell'archivista non può superare i 20 giorni; b) agli effetti della corresponsione dell'assegno personale, il cumulo è ammesso per un massimo di 40 giorni.
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