Capo II

Art. 16

In vigore dal 15 set 1948
Gli addetti aggiunti e gli assistenti che per ragioni di servizio risiedano in Stato diverso da quello in cui risiede l'addetto percepiscono gli assegni previsti per la carica ricoperta nella sede di residenza. La stessa norma si applica all'assistente dell'aggiunto che risiede in Stato diverso da quello in cui risiede l'aggiunto.
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