Capo II
Art. 15
In vigore dal 15 set 1948
Agli addetti aggiunti e agli assistenti si applicano le disposizioni di cui al capo I, salvo per quanto concerne la misura degli assegni di sede stabilita nella tabella di cui al precedente del presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1154#art-15