Capo I

Art. 3

In vigore dal 15 set 1948
Le misure degli assegni di sede, delle indennità per accreditamenti multipli e dell'indennità supplementare di volo, sono indicate nella tabella annessa al presente decreto, vistata dai Ministri per gli affari esteri, per il tesoro e per la difesa, e spettano indipendentemente dal grado militare.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1154#art-3

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