Capo I
Art. 4
In vigore dal 15 set 1948
Agli assegni base di sede ed alle indennità per accreditamenti multipli, si applicano i medesimi coefficienti di maggiorazione o di riduzione e le altre disposizioni stabilite, in applicazione dell' del decreto legislativo 18 aprile 1947, n. 265, per gli assegni di sede del personale diplomatico-consolare (escluso l'Ambasciatore ed il Ministro) nella stessa sede dell'addetto.
Per le sedi ove sia previsto un ufficio militare i decreti interministeriali di cui all', comma secondo, n. 2, commi terzo e quarto del predetto decreto legislativo 18 aprile 1947, n. 265, sono emanati anche di concerto col Ministro per la difesa.
Per gli stipendi e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo previsti per l'interno si applica, anche per gli addetti, l'ultimo comma dell' del citato decreto legislativo 18 aprile 1947, n. 265.
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