Capo I

Art. 6

In vigore dal 15 set 1948
L'addetto che è accreditato in Stati diversi oltre a quello in cui risiede, riceve completa l'indennità per "accreditamenti multipli" per uno solo di detti Stati, e la stessa ridotta alla metà per ciascuno dei rimanenti Stati, fino al limita di tre in tutto. Per gli accreditamenti in più di tre Stati, oltre a quello in cui l'addetto risiede, questi non percepisce alcuna, indennità. L'addetto che, nella stessa sede in cui risiede, oltre ad essere accreditato per la Forza armata, da cui dipende, lo è anche per una o due altre Forze armate, riceve la predetta indennità completa per il secondo accreditamento e ridotta alla metà per il terzo accreditamento. È ammesso il cumulo delle indennità contemplate nel presente articolo per l'addetto che, oltre ad avere più accreditamenti nella sede principale, abbia anche accreditamenti presso Stati diversi da quello in cui risiede. Nel caso in cui l'addetto sia accreditato in Stato diverso da quello di residenza, oltre che per la Forza armata da cui dipende, anche per una o due altre Forze armate, non percepisce alcuna indennità per il secondo e terzo accreditamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1154#art-6

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo