Capo I

Art. 8

In vigore dal 15 set 1948
Sono integralmente a carico dello Stato le seguenti spese sostenute dagli addetti: A) spese per fitto dei locali d'ufficio quando questo non sia sistemato nei locali delle Rappresentanze diplomatiche. Quando l'addetto abbia l'ufficio annesso alla propria abitazione, sarà rimborsato solo l'affitto per i locali effettivamente adibiti ad uso di ufficio in misura che sarà determinata dal Ministero della difesa di concerto con il Ministero del tesoro, su proposta del capo della Rappresentanza diplomatica presso la quale ha sede l'addetto; B) spese per l'illuminazione, riscaldamento e pulizia dell'ufficio quando ad esse non provveda la Rappresentanza diplomatica; C) spese postali, telegratiche e telefoniche sostenute per motivi di servizio; D) spese di cancelleria nei limiti stabiliti dal Ministero della difesa; E) spese per lavori straordinari di traduzione; F) spese derivanti da viaggi per servizio all'estero e da o per l'Italia secondo le norme che regolano i viaggi del personale diplomatico; G) spese sostenute per esplicita autorizzazione o per ordine del Ministero della difesa. Qualora ricorrano circostanze di carattere assolutamente eccezionali determinanti spese che, a giudizio del Ministero della difesa, siano sproporzionate all'assegno personale dell'addetto che deve sostenerle, lo stesso Ministero ha facoltà di stabilire una quota da rimborsarsi all'addetto. Tale quota non può in nessun caso superare la metà delle spese medesime. Il rimborso delle spese previste dal presente articolo è effettuato in base a conti debitamente documentati.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1154#art-8

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