Capo I
Art. 11
In vigore dal 15 set 1948
Durante l'assenza dalla propria sede, l'addetto, nel periodo in cui conserva l'intero assegno personale o la metà di esso, è tenuto a sostenere tutte le spese poste a suo carico, come se egli fosse in sede.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1154#art-11