Art. 6

In vigore dal 27 mag 1948
Su richiesta dell'interessato, ove esso non abbia chiesto la revoca del provvedimento di espulsione, il Ministero del tesoro, prima della liquidazione definitiva dell'indennizzo dovuto, propone alla Commissione di cui al precedente , che al richiedente venga concesso un mutuo di favore, il cui ammontare sarà determinato dalla Commissione stessa in base agli elementi potuti raccogliere nonché alle condizioni economiche che l'interessato medesimo aveva in Tunisia, ma in misura, comunque, non eccedente il cinquanta per cento del presunto danno risarcibile. La Commissione può, ove occorra, stabilire che l'interessato dia idonee garanzie personali o reali o bancarie.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-06;521#art-6

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Art. 6 Risarcimento per la perdita di beni in Tunisia in applicazione dell'art. 79 del Trattato di pace. — Testo vigente | Portale Normativo