Art. 5
In vigore dal 27 mag 1948
La Commissione, che determina la definitiva indennità nei casi di cui all'ultimo comma del precedente ha sede presso il Ministero del tesoro ed è composta come segue:
di un magistrato di grado non inferiore a consigliere di Corte di cassazione, che la presiede;
di un magistrato di grado non inferiore a consigliere di Corte di appello, designato, come il presidente, dal Ministero di grazia e giustizia;
di un magistrato della Corte dei conti, di grado non inferiore al sesto;
di tre rappresentanti del Ministero del tesoro;
di un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
di un rappresentante del Ministero delle finanze;
di un rappresentante dell'Avvocatura dello Stato;
di cinque cittadini designati dal Ministero degli affari esteri, fra gli italiani già residenti in Tunisia e competenti in materia di stime.
Il Ministero degli affari esteri designa, altresì, i supplenti dei cinque cittadini da scegliersi fra gli italiani già residenti in Tunisia, competenti in materia di stime, i quali parteciperanno alle riunioni della Commissione in luogo dei rispettivi titolari qualora le deliberazioni si riferiscano ai titolari stessi od in caso di legittimo impedimento dei medesimi.
La Commissione è nominata con decreto del Ministro per il tesoro, il quale stabilisce altresì la misura del relativo emolumento in rapporto ai lavori effettuati e si pronuncia a maggioranza, con la presenza di almeno undici membri.
A segretario della Commissione è nominato un funzionario dell'Amministrazione centrale del tesoro di grado non inferiore all'ottavo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-06;521#art-5