Art. 5

In vigore dal 27 mag 1948
La Commissione, che determina la definitiva indennità nei casi di cui all'ultimo comma del precedente ha sede presso il Ministero del tesoro ed è composta come segue: di un magistrato di grado non inferiore a consigliere di Corte di cassazione, che la presiede; di un magistrato di grado non inferiore a consigliere di Corte di appello, designato, come il presidente, dal Ministero di grazia e giustizia; di un magistrato della Corte dei conti, di grado non inferiore al sesto; di tre rappresentanti del Ministero del tesoro; di un rappresentante del Ministero degli affari esteri; di un rappresentante del Ministero delle finanze; di un rappresentante dell'Avvocatura dello Stato; di cinque cittadini designati dal Ministero degli affari esteri, fra gli italiani già residenti in Tunisia e competenti in materia di stime. Il Ministero degli affari esteri designa, altresì, i supplenti dei cinque cittadini da scegliersi fra gli italiani già residenti in Tunisia, competenti in materia di stime, i quali parteciperanno alle riunioni della Commissione in luogo dei rispettivi titolari qualora le deliberazioni si riferiscano ai titolari stessi od in caso di legittimo impedimento dei medesimi. La Commissione è nominata con decreto del Ministro per il tesoro, il quale stabilisce altresì la misura del relativo emolumento in rapporto ai lavori effettuati e si pronuncia a maggioranza, con la presenza di almeno undici membri. A segretario della Commissione è nominato un funzionario dell'Amministrazione centrale del tesoro di grado non inferiore all'ottavo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-06;521#art-5

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Art. 5 Risarcimento per la perdita di beni in Tunisia in applicazione dell'art. 79 del Trattato di pace. — Testo vigente | Portale Normativo