Art. 11

In vigore dal 27 mag 1948
Per quanto non è disposto dal presente decreto, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nella legge 26 ottobre 1940, n. 1543 e successive modificazioni, in materia di risarcimento dei danni di guerra.
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Art. 11 Risarcimento per la perdita di beni in Tunisia in applicazione dell'art. 79 del Trattato di pace. — Testo vigente | Portale Normativo