Art. 13

In vigore dal 27 mag 1948
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni al bilancio dello Stato occorrenti per l'attuazione del presente decreto, fino alla concorrenza di cinque miliardi di lire, per l'esercizio 1947-48. Per gli esercizi successivi saranno, con appositi provvedimenti legislativi, iscritti nel bilancio dello Stato gli stanziamenti che si renderanno occorrenti.
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Art. 13 Risarcimento per la perdita di beni in Tunisia in applicazione dell'art. 79 del Trattato di pace. — Testo vigente | Portale Normativo