Art. 13
In vigore dal 27 mag 1948
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni al bilancio dello Stato occorrenti per l'attuazione del presente decreto, fino alla concorrenza di cinque miliardi di lire, per l'esercizio 1947-48.
Per gli esercizi successivi saranno, con appositi provvedimenti legislativi, iscritti nel bilancio dello Stato gli stanziamenti che si renderanno occorrenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-06;521#art-13