Art. 9

In vigore dal 27 mag 1948
Alle domande di indennizzo, ai relativi documenti giustificativi, agli atti di liquidazione dell'indennizzo nonché alle domande di mutuo ed agli atti occorrenti per la relativa stipulazione ed estinzione sono estese le esenzioni tributarie previste all'art. 25 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543. Gli atti relativi all'investimento delle somme ottenute dagli interessati a titolo di indennizzo o di mutuo sono esenti dalle tasse di bollo e sulle concessioni governative nonché dalle imposte di registro ed ipotecarie, fatta eccezione per gli emolumenti dei conservatori delle ipoteche e dei diritti catastali.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-06;521#art-9

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Art. 9 Risarcimento per la perdita di beni in Tunisia in applicazione dell'art. 79 del Trattato di pace. — Testo vigente | Portale Normativo