Art. 14

In vigore dal 27 mag 1948
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 6 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - DEL VECCHIO - SFORZA - EINAUDI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1948 Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 238. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-06;521#art-14

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Art. 14 Risarcimento per la perdita di beni in Tunisia in applicazione dell'art. 79 del Trattato di pace. — Testo vigente | Portale Normativo