Art. 10

In vigore dal 27 mag 1948
Le disposizioni contenute nell'ultimo comma dell' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 ottobre 1947, n. 1131, si applicano altresì ai beni, diritti ed interessi di cui al primo comma dell' del presente decreto.
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Art. 10 Risarcimento per la perdita di beni in Tunisia in applicazione dell'art. 79 del Trattato di pace. — Testo vigente | Portale Normativo