Art. 1
In vigore dal 27 mag 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro e del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il bilancio;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948:
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I cittadini italiani i cui beni, diritti ed interessi situati sul territorio della Reggenza di Tunisi siano liquidati in applicazione dell'art. 79 del Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 ed in base alla apposita Convenzione stipulata con il Governo francese, in data 29 novembre 1947, possono chiedere di essere indennizzati.
L'indennizzo non è dovuto ai cittadini che chiedano ed ottengano, nelle circostanze e con le modalità previste alle lettere b) e c) dell' della Convenzione di cui al primo comma del presente articolo, di potere vendere direttamente i loro beni, realizzandone un corrispettivo nonché ai cittadini che chiedano ed ottengano la revoca del provvedimento di espulsione.
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