Art. 2
In vigore dal 27 mag 1948
L'indennizzo per i beni, diritti ed interessi di cui al precedente è commisurato al loro valore venale in comune commercio nel mese di gennaio 1948 ed il relativo corrispettivo in lire italiane viene computato in base al cambio ufficiale vigente al momento in cui ha luogo il pagamento.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-06;521#art-2