Art. 3

In vigore dal 27 mag 1948
Le domande di indennizzo debbono essere presentate entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al Ministero del tesoro, anche per il tramite dell'Intendenza di finanza, nella cui circoscrizione l'interessato ha la residenza.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-06;521#art-3

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Art. 3 Risarcimento per la perdita di beni in Tunisia in applicazione dell'art. 79 del Trattato di pace. — Testo vigente | Portale Normativo