Art. 4

In vigore dal 27 mag 1948
Il Ministero del tesoro, dopo avere espletato, con ogni possibile mezzo istruttorio e con l'ausilio dei competenti organi dipendenti dal Ministero degli affari esteri, i necessari accertamenti, procede alla liquidazione dell'indennità che ritiene dovuta. Tale liquidazione è definitiva qualora l'indennità richiesta dal danneggiato non ecceda un milione di lire italiane, determinata in conformità del precedente . Ove l'indennità domandata ecceda il limite di cui al precedente comma, il Ministero del tesoro sottopone i propri accertamenti ad apposita Commissione, composta come al successivo , la quale determina la definitiva indennità da corrispondere al danneggiato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-06;521#art-4

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Art. 4 Risarcimento per la perdita di beni in Tunisia in applicazione dell'art. 79 del Trattato di pace. — Testo vigente | Portale Normativo