Art. 4
In vigore dal 27 mag 1948
Il Ministero del tesoro, dopo avere espletato, con ogni possibile mezzo istruttorio e con l'ausilio dei competenti organi dipendenti dal Ministero degli affari esteri, i necessari accertamenti, procede alla liquidazione dell'indennità che ritiene dovuta.
Tale liquidazione è definitiva qualora l'indennità richiesta dal danneggiato non ecceda un milione di lire italiane, determinata in conformità del precedente .
Ove l'indennità domandata ecceda il limite di cui al precedente comma, il Ministero del tesoro sottopone i propri accertamenti ad apposita Commissione, composta come al successivo , la quale determina la definitiva indennità da corrispondere al danneggiato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-06;521#art-4