Art. 8

In vigore dal 27 mag 1948
L'indennizzo che verrà liquidato a favore del concessionario del mutuo, dovrà essere totalmente imputato ad estinzione del mutuo stesso. Sulla quota del mutuo che verrà ad estinguersi per effetto di tale imputazione, il mutuatario avrà diritto al totale esonero degli interessi. È sempre in facoltà del mutuatario di estinguere il mutuo prima della scadenza.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-06;521#art-8

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Art. 8 Risarcimento per la perdita di beni in Tunisia in applicazione dell'art. 79 del Trattato di pace. — Testo vigente | Portale Normativo