Art. 45

Scelte

In vigore dal 15 dic 2022
Scelte 1.   Le scelte di cui all', paragrafo 3, secondo comma, all', paragrafi 3, 6 e 9, e agli sono valide per un periodo di cinque anni a decorrere dall'anno della scelta. La scelta è rinnovata automaticamente a meno che l'entità costitutiva che presenta la dichiarazione non revochi la scelta alla fine del periodo di cinque anni. La revoca della scelta è valida per un periodo di cinque anni a decorrere dalla fine dell'esercizio in cui è effettuata la revoca. 2.   Le scelte di cui all', paragrafo 7, all', paragrafo 1, lettera b), all', paragrafo 1, all', paragrafo 2, all', paragrafo 1, e all', paragrafo 1, sono valide per un periodo di un anno. La scelta è rinnovata automaticamente a meno che l'entità costitutiva che presenta la dichiarazione non revochi la scelta alla fine dell'anno. 3.   Le scelte di cui all', paragrafo 3, secondo comma, all', paragrafi 3, 6, 7 e 9, all', paragrafo 1, lettera b), all', paragrafo 1, all', paragrafo 2, all', paragrafo 1, all', paragrafo 1, e agli sono comunicate all'amministrazione fiscale dello Stato membro in cui è localizzata l'entità costitutiva che presenta la domanda.
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