Art. 43

Scelta di applicare un metodo di distribuzione imponibile

In vigore dal 15 dic 2022
Scelta di applicare un metodo di distribuzione imponibile 1.   A scelta dell'entità costitutiva che presenta la dichiarazione, l'entità costitutiva proprietaria di un'entità d'investimento può applicare un metodo di distribuzione imponibile per quanto riguarda la sua partecipazione nell'entità d'investimento, a condizione che l'entità costitutiva proprietaria non sia un'entità d'investimento e si possa ragionevolmente prevedere che sia assoggettata a imposizione sulle distribuzioni dell'entità d'investimento ad un'aliquota d'imposta pari o superiore all'aliquota minima. 2.   Secondo il metodo di distribuzione imponibile, le distribuzioni e le distribuzioni presunte del reddito qualificante di un'entità d'investimento sono incluse nel reddito qualificante dell'entità costitutiva proprietaria che ha percepito la distribuzione, a condizione che non sia un'entità d'investimento. L'importo delle imposte rilevanti sostenute dall'entità d'investimento che possono essere utilizzate come credito a fronte dell'imposta dovuta dall'entità costitutiva proprietaria a seguito della distribuzione dell'entità d'investimento è incluso nel reddito qualificante e nelle imposte rilevanti aggiustate dell'entità costitutiva proprietaria che ha percepito la distribuzione. La quota dell'entità costitutiva proprietaria nel reddito netto qualificante non distribuito dell'entità d'investimento di cui al paragrafo 3 generato nel terzo esercizio precedente l'esercizio fiscale («esercizio sottoposto a verifica») è considerata reddito qualificante di tale entità d'investimento per l'esercizio fiscale. L'importo pari a tale reddito qualificante moltiplicato per l'aliquota minima d'imposta è considerato come l'imposta integrativa di un'entità costitutiva a bassa imposizione per l'esercizio fiscale ai fini del capo II. Il reddito o la perdita qualificante di un'entità d'investimento e le imposte rilevanti aggiustate attribuibili a tale reddito per l'esercizio fiscale sono esclusi dal calcolo dell'aliquota effettiva d'imposta in conformità del capo V e dell', paragrafi da 1 a 4, ad eccezione dell'importo delle imposte rilevanti di cui al secondo comma del presente comma. 3.   Il reddito netto qualificante non distribuito di un'entità d'investimento per l'esercizio sottoposto a verifica corrisponde all'importo del reddito qualificante di tale entità d'investimento per l'esercizio sottoposto a verifica ridotto, fino a un minimo di zero: a) delle imposte rilevanti dell'entità d'investimento; b) delle distribuzioni e delle distribuzioni presunte agli azionisti che non sono entità d'investimento nel periodo compreso tra il primo giorno del terzo esercizio precedente l'esercizio fiscale e l'ultimo giorno dell'esercizio fiscale oggetto della dichiarazione in cui la partecipazione è detenuta («periodo di prova»); c) delle perdite qualificanti verificatesi durante il periodo di prova; e d) dell'importo residuo delle perdite qualificanti che non è già stato utilizzato per ridurre il reddito netto qualificante non distribuito di tale entità d'investimento per un precedente esercizio sottoposto a verifica, ossia il riporto delle perdite di investimento. Il reddito netto qualificante non distribuito di un'entità d'investimento non è ridotto delle distribuzioni o delle distribuzioni presunte che hanno già ridotto il reddito netto qualificante non distribuito di tale entità d'investimento per un precedente esercizio sottoposto a verifica in applicazione del primo comma, lettera b). Il reddito netto qualificante non distribuito di un'entità d'investimento non è ridotto dell'importo delle perdite qualificanti che hanno già ridotto il reddito netto qualificante non distribuito di tale entità d'investimento per un precedente esercizio sottoposto a verifica in applicazione del primo comma, lettera c). 4.   Ai fini del presente articolo, una distribuzione presunta ha luogo quando una partecipazione diretta o indiretta nell'entità d'investimento è trasferita a un'entità che non appartiene al gruppo multinazionale di imprese o un gruppo nazionale su larga scala ed è pari alla quota del reddito netto qualificante non distribuito attribuibile a tale partecipazione alla data del trasferimento, determinata indipendentemente dalla distribuzione presunta. 5.   La scelta ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo è effettuata a norma dell', paragrafo 1. Se la scelta è revocata, la quota dell'entità costitutiva proprietaria nel reddito netto qualificante non distribuito dell'entità d'investimento per l'esercizio sottoposto a verifica al termine dell'esercizio fiscale precedente l'esercizio fiscale in cui avviene la revoca è considerata reddito qualificante di tale entità d'investimento per l'esercizio fiscale. L'importo pari a tale reddito qualificante moltiplicato per l'aliquota minima d'imposta è considerato come l'imposta integrativa di un'entità costitutiva a bassa imposizione per l'esercizio fiscale ai fini del capo II.
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