Art. 43 · Scelta di applicare un metodo di distribuzione imponibile

Art. 43

Scelta di applicare un metodo di distribuzione imponibile

In vigore dal 15 dic 2022
Scelta di applicare un metodo di distribuzione imponibile 1.   A scelta dell'entità costitutiva che presenta la dichiarazione, l'entità costitutiva proprietaria di un'entità d'investimento può applicare un metodo di distribuzione imponibile per quanto riguarda la sua partecipazione nell'entità d'investimento, a condizione che l'entità costitutiva proprietaria non sia un'entità d'investimento e si possa ragionevolmente prevedere che sia assoggettata a imposizione sulle distribuzioni dell'entità d'investimento ad un'aliquota d'imposta pari o superiore all'aliquota minima. 2.   Secondo il metodo di distribuzione imponibile, le distribuzioni e le distribuzioni presunte del reddito qualificante di un'entità d'investimento sono incluse nel reddito qualificante dell'entità costitutiva proprietaria che ha percepito la distribuzione, a condizione che non sia un'entità d'investimento. L'importo delle imposte rilevanti sostenute dall'entità d'investimento che possono essere utilizzate come credito a fronte dell'imposta dovuta dall'entità costitutiva proprietaria a seguito della distribuzione dell'entità d'investimento è incluso nel reddito qualificante e nelle imposte rilevanti aggiustate dell'entità costitutiva proprietaria che ha percepito la distribuzione. La quota dell'entità costitutiva proprietaria nel reddito netto qualificante non distribuito dell'entità d'investimento di cui al paragrafo 3 generato nel terzo esercizio precedente l'esercizio fiscale («esercizio sottoposto a verifica») è considerata reddito qualificante di tale entità d'investimento per l'esercizio fiscale. L'importo pari a tale reddito qualificante moltiplicato per l'aliquota minima d'imposta è considerato come l'imposta integrativa di un'entità costitutiva a bassa imposizione per l'esercizio fiscale ai fini del capo II. Il reddito o la perdita qualificante di un'entità d'investimento e le imposte rilevanti aggiustate attribuibili a tale reddito per l'esercizio fiscale sono esclusi dal calcolo dell'aliquota effettiva d'imposta in conformità del capo V e dell', paragrafi da 1 a 4, ad eccezione dell'importo delle imposte rilevanti di cui al secondo comma del presente comma. 3.   Il reddito netto qualificante non distribuito di un'entità d'investimento per l'esercizio sottoposto a verifica corrisponde all'importo del reddito qualificante di tale entità d'investimento per l'esercizio sottoposto a verifica ridotto, fino a un minimo di zero: a) delle imposte rilevanti dell'entità d'investimento; b) delle distribuzioni e delle distribuzioni presunte agli azionisti che non sono entità d'investimento nel periodo compreso tra il primo giorno del terzo esercizio precedente l'esercizio fiscale e l'ultimo giorno dell'esercizio fiscale oggetto della dichiarazione in cui la partecipazione è detenuta («periodo di prova»); c) delle perdite qualificanti verificatesi durante il periodo di prova; e d) dell'importo residuo delle perdite qualificanti che non è già stato utilizzato per ridurre il reddito netto qualificante non distribuito di tale entità d'investimento per un precedente esercizio sottoposto a verifica, ossia il riporto delle perdite di investimento. Il reddito netto qualificante non distribuito di un'entità d'investimento non è ridotto delle distribuzioni o delle distribuzioni presunte che hanno già ridotto il reddito netto qualificante non distribuito di tale entità d'investimento per un precedente esercizio sottoposto a verifica in applicazione del primo comma, lettera b). Il reddito netto qualificante non distribuito di un'entità d'investimento non è ridotto dell'importo delle perdite qualificanti che hanno già ridotto il reddito netto qualificante non distribuito di tale entità d'investimento per un precedente esercizio sottoposto a verifica in applicazione del primo comma, lettera c). 4.   Ai fini del presente articolo, una distribuzione presunta ha luogo quando una partecipazione diretta o indiretta nell'entità d'investimento è trasferita a un'entità che non appartiene al gruppo multinazionale di imprese o un gruppo nazionale su larga scala ed è pari alla quota del reddito netto qualificante non distribuito attribuibile a tale partecipazione alla data del trasferimento, determinata indipendentemente dalla distribuzione presunta. 5.   La scelta ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo è effettuata a norma dell', paragrafo 1. Se la scelta è revocata, la quota dell'entità costitutiva proprietaria nel reddito netto qualificante non distribuito dell'entità d'investimento per l'esercizio sottoposto a verifica al termine dell'esercizio fiscale precedente l'esercizio fiscale in cui avviene la revoca è considerata reddito qualificante di tale entità d'investimento per l'esercizio fiscale. L'importo pari a tale reddito qualificante moltiplicato per l'aliquota minima d'imposta è considerato come l'imposta integrativa di un'entità costitutiva a bassa imposizione per l'esercizio fiscale ai fini del capo II.
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