Art. 44
Obblighi di dichiarazione
In vigore dal 15 dic 2022
Obblighi di dichiarazione
1. Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni seguenti:
a)
«entità locale designata»: l'entità costitutiva di un gruppo multinazionale di imprese o di un gruppo nazionale su larga scala localizzata in uno Stato membro e designata dalle altre entità costitutive del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala localizzate nello stesso Stato membro per presentare per loro conto la dichiarazione sulle imposte integrative o trasmettere le notifiche a norma del presente articolo;
b)
«accordo qualificante tra autorità competenti»: accordo o intesa bilaterale o multilaterale tra due o più autorità competenti che prevede lo scambio automatico delle dichiarazioni annuali sulle imposte integrative.
2. Un'entità costitutiva localizzata in uno Stato membro presenta una dichiarazione sulle imposte integrative alla propria amministrazione fiscale conformemente al paragrafo 5.
Tale dichiarazione può essere presentata da un'entità locale designata per conto dell'entità costitutiva.
3. In deroga al paragrafo 2, un'entità costitutiva non ha l'obbligo di presentare una dichiarazione sulle imposte integrative alla propria amministrazione fiscale se tale dichiarazione è stata presentata, conformemente ai requisiti di cui al paragrafo 5:
a)
dall'entità controllante capogruppo localizzata in una giurisdizione che ha, per l'esercizio fiscale oggetto della dichiarazione, un accordo qualificante tra autorità competenti in vigore con lo Stato membro in cui è localizzata l'entità costitutiva; o
b)
dall'entità designata a presentare la dichiarazione localizzata in una giurisdizione che ha, per l'esercizio fiscale oggetto della dichiarazione, un accordo qualificante tra autorità competenti in vigore con lo Stato membro in cui è localizzata l'entità costitutiva.
4. Nei casi in cui si applica il paragrafo 3 l'entità costitutiva localizzata in uno Stato membro, o l'entità locale designata per suo conto, notifica alla propria amministrazione fiscale l'identità dell'entità che presenta la dichiarazione sulle imposte integrative nonché la giurisdizione in cui è localizzata.
5. La dichiarazione sulle imposte integrative è presentata con un modello standard e contiene le seguenti informazioni relative al gruppo multinazionale di imprese o al gruppo nazionale su larga scala:
a)
l'identificazione delle entità costitutive, compresi gli eventuali numeri di identificazione fiscale, la giurisdizione in cui sono localizzate e il loro status in base alle disposizioni della presente direttiva;
b)
informazioni sulla struttura societaria complessiva del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala, comprese le partecipazioni di controllo nelle entità costitutive detenute da altre entità costitutive;
c)
le informazioni necessarie per calcolare:
i)
l'aliquota effettiva d'imposta per ciascuna giurisdizione e l'imposta integrativa di ciascuna entità costitutiva;
ii)
l'imposta integrativa di un membro di un gruppo di joint-venture;
iii)
l'attribuzione dell'imposta integrativa a ciascuna giurisdizione in base all'IIR e all'importo dell'imposta integrativa UTPR; e
d)
una registrazione delle scelte effettuate conformemente alla presente direttiva.
6. In deroga al paragrafo 5, se un'entità costitutiva è localizzata in uno Stato membro con un'entità controllante capogruppo localizzata in una giurisdizione di un paese terzo che applica norme che sono state valutate come equivalenti alle disposizioni della presente direttiva a norma dell', l'entità costitutiva o l'entità locale designata presenta una dichiarazione sulle imposte integrative contenente le seguenti informazioni:
a)
tutte le informazioni necessarie per l'applicazione dell', tra cui:
i)
l'identificazione di tutte le entità costitutive in cui un'entità controllante parzialmente partecipata localizzata in uno Stato membro detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione in qualsiasi momento durante l'esercizio fiscale e la struttura di tali partecipazioni;
ii)
tutte le informazioni necessarie per calcolare l'aliquota effettiva d'imposta delle giurisdizioni in cui un'entità controllante parzialmente partecipata localizzata in uno Stato membro detiene partecipazioni nelle entità costitutive di cui al punto i) e l'imposta integrativa dovuta; e
iii)
tutte le informazioni pertinenti a tale scopo a norma dell' o 11;
b)
tutte le informazioni necessarie per l'applicazione dell', tra cui:
i)
l'identificazione di tutte le entità costitutive localizzate nella giurisdizione dell'entità controllante capogruppo e la struttura di tali partecipazioni;
ii)
tutte le informazioni necessarie per calcolare l'aliquota effettiva d'imposta della giurisdizione dell'entità controllante capogruppo e la relativa imposta integrativa dovuta; e
iii)
tutte le informazioni necessarie per l'attribuzione di tale imposta integrativa sulla base della formula di ripartizione UTPR di cui all';
c)
tutte le informazioni necessarie per l'applicazione di un'imposta integrativa domestica qualificata da parte di qualsiasi Stato membro che abbia scelto di applicare tale imposta integrativa, conformemente all'.
7. La dichiarazione sulle imposte integrative di cui ai paragrafi 5 e 6 e le eventuali notifiche pertinenti sono presentate all'amministrazione fiscale dello Stato membro in cui è localizzata l'entità costitutiva entro 15 mesi dall'ultimo giorno dell'esercizio fiscale oggetto della dichiarazione.
Storico versioni
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