Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 15 dic 2022
Ambito di applicazione 1.   La presente direttiva si applica alle entità costitutive localizzate in uno Stato membro che fanno parte di un gruppo multinazionale di imprese o di un gruppo nazionale su larga scala avente ricavi annui pari o superiori a 750 000 000 EUR, ivi compresi i ricavi delle entità escluse di cui al paragrafo 3, nel bilancio consolidato dell'entità controllante capogruppo in almeno due dei quattro esercizi fiscali immediatamente precedenti l'esercizio fiscale sottoposto a verifica. 2.   Se uno o più dei quattro esercizi fiscali di cui al paragrafo 1 ha durata inferiore o superiore a 12 mesi, la soglia dei ricavi di cui al medesimo paragrafo è aggiustata in proporzione per ciascuno di detti esercizi fiscali. 3.   La presente direttiva non si applica alle seguenti entità («entità escluse»): a) un'entità statale, un'organizzazione internazionale, un'organizzazione senza scopo di lucro, un fondo pensione, un fondo d'investimento che è un'entità controllante capogruppo o un veicolo di investimento immobiliare che è un'entità controllante capogruppo; b) un'entità il cui valore è di proprietà per almeno il 95 % di una o più entità di cui alla lettera a), direttamente o attraverso una o più entità escluse, fatta eccezione per le entità di servizi pensionistici, e che: i) opera esclusivamente o quasi esclusivamente per detenere attività o investire fondi a beneficio della o delle entità di cui alla lettera a); o ii) svolge esclusivamente attività ausiliarie a quelle eseguite dalla o dalle entità di cui alla lettera a); c) un'entità il cui valore è di proprietà per almeno l'85 % di una o più entità di cui alla lettera a), direttamente o attraverso una o più entità escluse, fatta eccezione per le entità di servizi pensionistici, a condizione che sostanzialmente tutto il suo reddito sia derivato da dividendi o plusvalenze o minusvalenze esclusi dal calcolo del reddito o della perdita qualificante, a norma dell', paragrafo 2, lettere b) e c). In deroga al primo comma del presente paragrafo, l'entità costitutiva che presenta la dichiarazione può scegliere, a norma dell', paragrafo 1, di non considerare un'entità di cui alle lettere b) e c) di tale comma come entità esclusa.
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