Art. 16
Aggiustamenti intesi a determinare il reddito o la perdita qualificante
In vigore dal 15 dic 2022
Aggiustamenti intesi a determinare il reddito o la perdita qualificante
1. Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni seguenti:
a)
«spese fiscali nette»: l'ammontare netto delle seguenti voci:
i)
imposte rilevanti maturate a titolo di spesa e tutte le imposte rilevanti correnti e differite incluse nelle imposte sul reddito, comprese le imposte rilevanti sul reddito escluse dal calcolo del reddito o della perdita qualificante;
ii)
attività fiscali differite attribuibili a una perdita per l'esercizio fiscale;
iii)
imposte integrative domestiche qualificate maturate a titolo di spesa;
iv)
imposte derivanti dalle disposizioni della presente direttiva o, per quanto riguarda le giurisdizioni di paesi terzi, dalle norme tipo dell'OCSE, maturate a titolo di spesa; e
v)
imposte di imputazione rimborsabili non qualificate maturate a titolo di spesa;
b)
«dividendo escluso»: dividendo o altra distribuzione percepiti o maturati in relazione a una partecipazione, a eccezione di dividendi o di altre distribuzioni percepiti o maturati in relazione a:
i)
una partecipazione:
—
detenuta dal gruppo in un'entità che dà diritto a meno del 10 % dei profitti, del capitale o delle riserve, o dei diritti di voto di tale entità alla data della distribuzione o della cessione («partecipazione di portafoglio»); e
—
di proprietà economica dell'entità costitutiva che riceve o matura il dividendo o l’altra distribuzione per meno di un anno alla data della distribuzione;
ii)
una partecipazione in un'entità d'investimento soggetta a scelta a norma dell';
c)
«plusvalenze o minusvalenze escluse»: un utile, un profitto o una perdita, inclusi nel valore contabile netto del reddito o della perdita dell'entità costitutiva, derivanti da:
i)
utili e perdite derivanti da variazioni del valore equo di una partecipazione, ad eccezione di una partecipazione di portafoglio;
ii)
profitti o perdite relativi a una partecipazione inclusa nel metodo del patrimonio netto; e
iii)
utili e perdite derivanti dalla cessione di una partecipazione, fatta eccezione per la cessione di una partecipazione di portafoglio;
d)
«utile o perdita inclusi nel metodo della rivalutazione»: un utile o una perdita netti, maggiorati o ridotti di eventuali imposte rilevanti associate per l'esercizio fiscale, derivanti dall'applicazione di un metodo o di una prassi contabile che, in relazione a tutti gli immobili, impianti e macchinari:
i)
aggiusta periodicamente il valore contabile di tali immobili, impianti e macchinari al loro valore equo;
ii)
registra le variazioni di valore nelle altre componenti di conto economico complessivo; e
iii)
non riporta successivamente l'utile o la perdita maturati nelle altre componenti di conto economico complessivo nei profitti e perdite;
e)
«utile o perdita asimmetrici in valuta estera»: utile o perdita in valuta estera di un'entità le cui valute funzionali contabili e fiscali sono diverse e che sono:
i)
inclusi nel calcolo del reddito imponibile o della perdita di un'entità costitutiva e imputabili alle fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta funzionale contabile e la valuta funzionale fiscale dell'entità costitutiva;
ii)
inclusi nel calcolo del valore contabile netto del reddito o della perdita di un'entità costitutiva e imputabili alle fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta funzionale contabile e la valuta funzionale fiscale dell'entità costitutiva;
iii)
inclusi nel calcolo del valore contabile netto del reddito o della perdita di un'entità costitutiva e imputabili alle fluttuazioni del tasso di cambio tra una valuta estera terza e la valuta funzionale contabile dell'entità costitutiva; e
iv)
imputabili alle fluttuazioni del tasso di cambio tra una valuta estera terza e la valuta funzionale fiscale dell'entità costitutiva, indipendentemente dal fatto che tale utile o perdita in valuta estera terza sia incluso o inclusa nel reddito imponibile;
la valuta funzionale fiscale è la valuta funzionale utilizzata per determinare il reddito o la perdita imponibile dell'entità costitutiva per un'imposta rilevante nella giurisdizione in cui è localizzata; la valuta funzionale contabile è la valuta funzionale utilizzata per determinare il valore contabile netto del reddito o della perdita dell'entità costitutiva; una valuta estera terza è una valuta che non è la valuta funzionale fiscale o la valuta funzionale contabile dell'entità costitutiva;
f)
«spesa non riconosciuta per principio»:
i)
una spesa maturata dall'entità costitutiva per pagamenti illeciti, comprese tangenti e bustarelle; e
ii)
una spesa maturata dall'entità costitutiva per ammende e sanzioni pari o superiori a 50 000 EUR o a un importo equivalente nella valuta funzionale in cui sono calcolati il valore contabile netto del reddito o della perdita dell'entità costitutiva;
g)
«errori di un esercizio precedente e cambiamenti di principi contabili»: una variazione del patrimonio netto in apertura di un'entità costitutiva all'inizio di un esercizio fiscale attribuibile a:
i)
la correzione di un errore nella determinazione del valore contabile netto del reddito o della perdita in un esercizio fiscale precedente che ha inciso sul reddito o sulle spese che possono essere inclusi nel calcolo del reddito o della perdita qualificante nell'esercizio fiscale precedente, salvo nella misura in cui tale correzione di un errore abbia comportato una diminuzione significativa di una passività per le imposte rilevanti in conformità dell'; e
ii)
un cambiamento nei principi contabili o nelle scelte di politiche contabili che ha inciso sul reddito o sulle spese inclusi nel calcolo del reddito o della perdita qualificante;
h)
«oneri pensionistici maturati»: la differenza tra l'importo della spesa per passività pensionistiche incluso nel valore contabile netto del reddito o della perdita e l'importo versato a un fondo pensione per l'esercizio fiscale.
2. Il valore contabile netto del reddito o della perdita di un'entità costitutiva è aggiustato dell'importo delle seguenti voci per determinarne il reddito o la perdita qualificante:
a)
spese fiscali nette;
b)
dividendi esclusi;
c)
plusvalenze o minusvalenze escluse;
d)
utili o perdite inclusi nel metodo della rivalutazione;
e)
utili o perdite derivanti dalla cessione di attività e passività escluse a norma dell';
f)
utili o perdite asimmetrici in valuta estera;
g)
spese non riconosciute per principio;
h)
errori di un esercizio precedente e cambiamenti di principi contabili; e
i)
oneri pensionistici maturati.
3. A scelta dell'entità costitutiva che presenta la dichiarazione, un'entità costitutiva può sostituire l'importo iscritto nella sua contabilità finanziaria come costo o spesa di tale entità costitutiva che è stato pagato con remunerazioni in azioni con l'importo che è stato riconosciuto a titolo di deduzione nel calcolo del suo reddito imponibile laddove è localizzata.
Se l'opzione dei pagamenti basati su azioni non è stata esercitata, l'importo del costo o della spesa per le remunerazioni in azioni che è stato dedotto dal valore contabile netto del reddito o della perdita dell'entità costitutiva ai fini del calcolo del reddito o della perdita qualificante per tutti gli esercizi fiscali precedenti è incluso nell'esercizio fiscale in cui l'opzione è scaduta.
Se una parte dell'importo del costo o della spesa per le remunerazioni in azioni è stata registrata nella contabilità finanziaria dell'entità costitutiva negli esercizi fiscali precedenti l'esercizio fiscale in cui è effettuata la scelta, un importo pari alla differenza tra l'importo totale del costo o della spesa per le remunerazioni in azioni che è stato dedotto per il calcolo del reddito o della perdita qualificante nel corso di tali esercizi fiscali precedenti e l'importo totale del costo o della spesa per le remunerazioni in azioni che sarebbe stato dedotto per il calcolo del reddito o della perdita qualificante in tali esercizi fiscali precedenti se la scelta fosse stata effettuata in tali esercizi fiscali è incluso nel calcolo del reddito o della perdita qualificante dell'entità costitutiva per tale esercizio fiscale.
La scelta è effettuata conformemente all', paragrafo 1, e si applica coerentemente a tutte le entità costitutive localizzate nella stessa giurisdizione per l'esercizio in cui è effettuata la scelta e per tutti gli esercizi fiscali successivi.
Nell'esercizio fiscale in cui la scelta è revocata, l'importo del costo o della spesa per le remunerazioni in azioni non versato dedotto in base alla scelta che supera le spese contabili maturate è incluso nel calcolo del reddito o della perdita qualificante dell'entità costitutiva.
4. Qualsiasi operazione tra entità costitutive localizzate in giurisdizioni diverse che non è registrata per lo stesso importo nella contabilità finanziaria di entrambe le entità costitutive e che non è conforme al principio di libera concorrenza è aggiustata in modo da essere registrata per lo stesso importo ed essere conforme al principio di libera concorrenza.
Una perdita derivante da una vendita o da un altro trasferimento di attività tra due entità costitutive localizzate nella stessa giurisdizione che non è registrata conformemente al principio di libera concorrenza è aggiustata sulla base del principio di libera concorrenza se tale perdita è inclusa nel calcolo del reddito o della perdita qualificante.
Ai fini del presente paragrafo, per «principio di libera concorrenza» si intende il principio in base al quale le operazioni tra entità costitutive devono essere registrate con riferimento alle condizioni che sarebbero state ottenute tra imprese indipendenti in operazioni comparabili e in circostanze analoghe.
5. I crediti d'imposta rimborsabili qualificati di cui all', punto 38), sono considerati come reddito ai fini del calcolo del reddito o della perdita qualificante di un'entità costitutiva. I crediti d'imposta rimborsabili non qualificati non sono considerati come reddito ai fini del calcolo del reddito o della perdita qualificante di un'entità costitutiva.
6. A scelta dell'entità costitutiva che presenta la dichiarazione, gli utili e le perdite relativi ad attività e passività che sono soggette a una contabilizzazione del valore equo o della riduzione di valore nel bilancio consolidato per un esercizio fiscale possono essere determinati sulla base del principio di realizzazione per il calcolo del reddito o della perdita qualificante.
Gli utili o le perdite risultanti dall'applicazione della contabilizzazione del valore equo o della riduzione di valore in relazione a un'attività o a una passività sono esclusi dal calcolo del reddito o della perdita qualificante di un'entità costitutiva ai sensi del primo comma.
Il valore contabile di un'attività o di una passività ai fini della determinazione di un utile o di una perdita ai sensi del primo comma corrisponde al valore contabile nel momento in cui l'attività è stata acquisita o la passività è stata assunta, o al primo giorno dell'esercizio fiscale in cui è effettuata la scelta, a seconda di quale data sia posteriore.
La scelta è effettuata a norma dell', paragrafo 1, e si applica alle entità costitutive localizzate nella giurisdizione per cui è stata effettuata la scelta, a meno che l'entità costitutiva che presenta la dichiarazione decida di limitare la scelta alle attività materiali delle entità costitutive o alle entità d'investimento.
Nell'esercizio fiscale in cui la scelta è revocata, un importo pari alla differenza tra il valore equo dell'attività o della passività e il valore contabile dell'attività o della passività il primo giorno dell'esercizio fiscale in cui è effettuata la revoca, determinato in base alla scelta, è incluso, se il valore equo supera il valore contabile, o dedotto, se il valore contabile supera il valore equo, ai fini del calcolo del reddito o della perdita qualificante delle entità costitutive.
7. A scelta dell'entità costitutiva che presenta la dichiarazione, il reddito o la perdita qualificante di un'entità costitutiva localizzata in una giurisdizione derivante dalla cessione di attività materiali locali localizzate in tale giurisdizione da parte di detta entità costitutiva a terzi, diversi da un membro del gruppo, per un esercizio fiscale può essere aggiustato come stabilito nel presente paragrafo. Ai fini del presente paragrafo, le attività materiali locali sono beni immobili localizzati nella stessa giurisdizione dell'entità costitutiva.
L'utile netto derivante dalla cessione di attività materiali locali di cui al primo comma nell'esercizio fiscale in cui è effettuata la scelta è compensato dall'eventuale perdita netta di un'entità costitutiva localizzata in tale giurisdizione derivante dalla cessione di attività materiali locali di cui al primo comma nell'esercizio fiscale in cui è effettuata la scelta e nei quattro esercizi fiscali precedenti tale esercizio («periodo di cinque anni»). L'utile netto è compensato in primo luogo con l'eventuale perdita netta che si è verificata nel primo esercizio fiscale del periodo di cinque anni. L'eventuale importo residuo dell'utile netto è riportato e compensato dalle eventuali perdite nette che si sono verificate negli esercizi fiscali successivi del periodo di cinque anni.
L'eventuale importo residuo dell'utile netto che rimane dopo l'applicazione del secondo comma è ripartito uniformemente sul periodo di cinque anni per il calcolo del reddito o della perdita qualificante di ciascuna entità costitutiva localizzata in tale giurisdizione che ha realizzato un utile netto dalla cessione di attività materiali locali di cui al primo comma nell'esercizio fiscale in cui è effettuata la scelta. L'importo residuo dell'utile netto imputato a un'entità costitutiva è proporzionato all'utile netto di tale entità costitutiva diviso per l'utile netto di tutte le entità costitutive.
Se nessuna entità costitutiva in una giurisdizione ha realizzato un utile netto dalla cessione di attività materiali locali di cui al primo comma nell'esercizio fiscale in cui è effettuata la scelta, l'importo residuo dell'utile netto di cui al terzo comma è attribuito in parti uguali a ciascuna entità costitutiva in tale giurisdizione e ripartito uniformemente sul periodo di cinque anni per il calcolo del reddito o della perdita qualificante di ciascuna di tali entità costitutive.
Eventuali aggiustamenti ai sensi del presente paragrafo per gli esercizi fiscali precedenti l'esercizio fiscale in cui è effettuata la scelta sono soggetti ad aggiustamenti a norma dell', paragrafo 1. La scelta è effettuata con cadenza annuale conformemente all', paragrafo 2.
8. Eventuali spese relative a un accordo di finanziamento secondo il quale una o più entità costitutive concedono crediti a una o più altre entità costitutive dello stesso gruppo o vi investono in altro modo («accordo di finanziamento infragruppo») non sono prese in considerazione nel calcolo del reddito o della perdita qualificante di un'entità costitutiva se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
l'entità costitutiva è localizzata in una giurisdizione a bassa imposizione o in una giurisdizione che sarebbe stata a bassa imposizione se le spese non fossero state maturate dall'entità costitutiva;
b)
si può ragionevolmente prevedere che, per la durata prevista dell'accordo di finanziamento infragruppo, quest'ultimo porterà a un aumento dell'importo delle spese considerate per il calcolo del reddito o della perdita qualificante dell'entità costitutiva, senza comportare un aumento corrispondente del reddito imponibile dell'entità costitutiva che concede i crediti («controparte»);
c)
la controparte è localizzata in una giurisdizione che non è una giurisdizione a bassa imposizione o in una giurisdizione che non sarebbe stata a bassa imposizione se il reddito relativo alle spese non fosse stato maturato dalla controparte.
9. Un'entità controllante capogruppo può scegliere di applicare il trattamento contabile consolidato per eliminare il reddito, la spesa, gli utili e le perdite derivanti da operazioni fra entità costitutive localizzate nella stessa giurisdizione e incluse in un gruppo di consolidamento fiscale ai fini del calcolo del valore netto del reddito o della perdita qualificante di tali entità costitutive.
La scelta è effettuata a norma dell', paragrafo 1.
Nell'esercizio fiscale in cui la scelta è effettuata o revocata sono apportati opportuni aggiustamenti affinché le voci di reddito o perdita qualificante non siano prese in considerazione più di una volta o omesse a seguito di tale scelta o revoca.
10. Un’impresa di assicurazioni esclude dal calcolo del reddito o della perdita qualificante qualsiasi importo addebitato agli assicurati per le imposte versate dall'impresa di assicurazioni in relazione ai rendimenti degli assicurati. Un'impresa di assicurazioni include nel calcolo del reddito o della perdita qualificante tutti i rendimenti degli assicurati che non sono riflessi nel valore contabile netto del suo reddito o della sua perdita nella misura in cui il corrispondente aumento o diminuzione della passività nei confronti degli assicurati si riflette nel valore contabile netto del suo reddito o della sua perdita.
11. Un importo riconosciuto come una diminuzione del patrimonio di un'entità costitutiva e che è il risultato di distribuzioni effettuate o dovute in relazione a uno strumento emesso da tale entità costitutiva conformemente ai requisiti prudenziali di regolamentazione («capitale aggiuntivo di classe uno») è considerato come una spesa nel calcolo del reddito o della perdita qualificante dell'entità.
Un importo riconosciuto come un aumento del patrimonio di un'entità costitutiva e che è il risultato di distribuzioni percepite o che devono essere percepite in relazione a un capitale aggiuntivo di classe uno detenuto dall'entità costitutiva è incluso nel calcolo del reddito o della perdita qualificante dell'entità.
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