Art. 4
Localizzazione di un'entità costitutiva
In vigore dal 15 dic 2022
Localizzazione di un'entità costitutiva
1. Ai fini della presente direttiva si ritiene che un'entità diversa da un'entità fiscalmente trasparente sia localizzata nella giurisdizione ove è considerata residente a fini fiscali, sulla base della sua sede di direzione, della sua sede di costituzione o criteri analoghi.
Nel caso in cui non sia possibile stabilire la localizzazione di un'entità diversa da un'entità fiscalmente trasparente in base al primo comma, si ritiene che essa sia localizzata nella giurisdizione in cui è stata costituita.
2. Un'entità fiscalmente trasparente è considerata apolide, a meno che sia l'entità controllante capogruppo di un gruppo multinazionale di imprese o di un gruppo nazionale su larga scala o che sia tenuta ad applicare l'IIR a norma degli , nel qual caso si ritiene che l'entità fiscalmente trasparente sia localizzata nella giurisdizione in cui è stata costituita.
3. Si ritiene che una stabile organizzazione ai sensi dell', punto 13), lettera a), sia localizzata nella giurisdizione in cui è considerata come stabile organizzazione e soggetto passivo ai sensi della convenzione fiscale applicabile.
Si ritiene che una stabile organizzazione ai sensi dell', punto 13), lettera b), sia localizzata nella giurisdizione in cui è assoggettata a imposizione su base netta sulla base della presenza delle sue attività commerciali.
Si ritiene che una stabile organizzazione ai sensi dell', punto 13), lettera c), sia localizzata nella giurisdizione in cui è situata.
Una stabile organizzazione ai sensi dell', punto 13), lettera d), è considerata apolide.
4. Se un'entità costitutiva è localizzata in due giurisdizioni le quali dispongono di una convenzione fiscale applicabile, si ritiene che l'entità costitutiva sia localizzata nella giurisdizione in cui è considerata residente a fini fiscali a norma di detta convenzione fiscale.
Se la convenzione fiscale applicabile richiede che le autorità competenti raggiungano un accordo reciproco in merito alla residenza considerata a fini fiscali dell'entità costitutiva e non si raggiunge alcun accordo, si applica il paragrafo 5.
Se nell'ambito della convenzione fiscale applicabile non è previsto alcuno sgravio per la doppia imposizione, in quanto l'entità costitutiva è residente a fini fiscali in entrambe le parti contraenti, si applica il paragrafo 5.
5. Se un'entità costitutiva è localizzata in due giurisdizioni tra le quali non è in vigore una convenzione fiscale applicabile, si ritiene che l'entità costitutiva sia localizzata nella giurisdizione che applica l'importo più elevato di imposte rilevanti per l'esercizio fiscale.
Ai fini del calcolo dell'importo delle imposte rilevanti di cui al primo comma, non è preso in considerazione l'importo delle tasse versate a norma del regime fiscale delle società controllate estere.
Se l'importo delle imposte rilevanti dovute in due giurisdizioni è equivalente o pari a zero, si ritiene che l'entità costitutiva sia localizzata nella giurisdizione in cui presenta l'importo più elevato di esclusione del reddito in base alla sostanza, calcolato a livello di entità a norma dell'.
Se l'importo dell'esclusione del reddito in base alla sostanza nelle due giurisdizioni è equivalente o pari a zero, l'entità costitutiva è considerata apolide, a meno che non sia un'entità controllante capogruppo, nel qual caso si ritiene che sia localizzata nella giurisdizione in cui è stata costituita.
6. Nel caso in cui, in conseguenza dell'applicazione dei paragrafi 4 e 5, un'entità controllante sia localizzata in una giurisdizione in cui non è assoggettata a un'IIR qualificata, si ritiene che sia assoggettata all'IIR qualificata nell'altra giurisdizione, a meno che una convenzione fiscale applicabile non vieti l'applicazione di tale regola.
7. Nel caso in cui un'entità costitutiva cambi localizzazione durante l'esercizio fiscale, si ritiene che sia localizzata nella giurisdizione in cui si ritiene che fosse localizzata ai sensi del presente articolo all'inizio di tale esercizio fiscale.
Storico versioni
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