Art. 6

Entità controllante intermedia nell'Unione

In vigore dal 15 dic 2022
Entità controllante intermedia nell'Unione 1.   Gli Stati membri garantiscono che un'entità controllante intermedia localizzata in uno Stato membro e detenuta da un'entità controllante capogruppo localizzata nella giurisdizione di un paese terzo sia assoggettata all'imposta integrativa IIR per l'esercizio fiscale per le sue entità costitutive a bassa imposizione localizzate in un'altra giurisdizione o apolidi. 2.   Gli Stati membri garantiscono che, se un'entità controllante intermedia è localizzata in uno Stato membro che è una giurisdizione a bassa imposizione ed è detenuta da un'entità controllante capogruppo localizzata nella giurisdizione di un paese terzo, essa sia assoggettata all'imposta integrativa IIR per sé stessa e le sue entità costitutive a bassa imposizione localizzate nello stesso Stato membro per l'esercizio fiscale. 3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano se: a) l'entità controllante capogruppo è soggetta a un'IIR qualificata per tale esercizio fiscale; o b) un'altra entità controllante intermedia è localizzata in una giurisdizione in cui è assoggettata a un'IIR qualificata per tale esercizio fiscale e ha, direttamente o indirettamente, una partecipazione di controllo nell'entità controllante intermedia.
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