Art. 5
Entità controllante capogruppo nell'Unione
In vigore dal 15 dic 2022
Entità controllante capogruppo nell'Unione
1. Gli Stati membri garantiscono che un'entità controllante capogruppo che è un'entità costitutiva localizzata in uno Stato membro sia assoggettata all'imposta integrativa («imposta integrativa IIR») per l'esercizio fiscale per le sue entità costitutive a bassa imposizione localizzate in un'altra giurisdizione o apolidi.
2. Gli Stati membri garantiscono che, se un'entità costitutiva che è l'entità controllante capogruppo di un gruppo multinazionale di imprese o di un gruppo nazionale su larga scala è localizzata in uno Stato membro che è una giurisdizione a bassa imposizione, essa sia assoggettata all'imposta integrativa IIR per sé stessa e tutte le entità costitutive a bassa imposizione del gruppo localizzate nello stesso Stato membro per l'esercizio fiscale.
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