Art. 7

Entità controllante intermedia localizzata nell'Unione e detenuta da un'entità controllante capogruppo che è un'entità esclusa

In vigore dal 15 dic 2022
Entità controllante intermedia localizzata nell'Unione e detenuta da un'entità controllante capogruppo che è un'entità esclusa 1.   Gli Stati membri garantiscono che, qualora un'entità controllante intermedia localizzata in uno Stato membro sia detenuta da un'entità controllante capogruppo che è un'entità esclusa, essa sia assoggettata all'imposta integrativa IIR per l'esercizio fiscale per le sue entità costitutive a bassa imposizione localizzate in un'altra giurisdizione o apolidi. 2.   Gli Stati membri garantiscono che, qualora un'entità controllante intermedia localizzata in uno Stato membro che è una giurisdizione a bassa imposizione sia detenuta da un'entità controllante capogruppo che è un'entità esclusa, essa sia assoggettata all'imposta integrativa IIR per sé stessa e le sue entità costitutive a bassa imposizione localizzate nello stesso Stato membro per l'esercizio fiscale. 3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano qualora un'altra entità controllante intermedia sia localizzata in una giurisdizione in cui è soggetta a un'IIR qualificata per tale esercizio fiscale e possieda, direttamente o indirettamente, una partecipazione di controllo nell'entità controllante intermedia di cui ai paragrafi 1 e 2.
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