Art. 9
Imputazione dell'imposta integrativa nell'ambito dell'IIR
In vigore dal 15 dic 2022
Imputazione dell'imposta integrativa nell'ambito dell'IIR
1. L'imposta integrativa IIR dovuta da un'entità controllante per un'entità costitutiva a bassa imposizione a norma dell', paragrafo 1, dell', paragrafo 1, dell', paragrafo 1, e dell', paragrafo 1, è uguale all'imposta integrativa dell'entità costitutiva a bassa imposizione, calcolata a norma dell', moltiplicata per la quota imputabile dell'entità controllante nell'imposta integrativa per l'esercizio fiscale.
2. La quota imputabile dell'entità controllante nell'imposta integrativa per un'entità costitutiva a bassa imposizione è proporzionale alla partecipazione dell'entità controllante nel reddito qualificante dell'entità costitutiva a bassa imposizione. Tale proporzione è pari al reddito qualificante dell'entità costitutiva a bassa imposizione per l'esercizio fiscale, ridotto dell'importo di tale reddito attribuibile a partecipazioni detenute da altri proprietari, diviso per il reddito qualificante dell'entità costitutiva a bassa imposizione per l'esercizio fiscale.
L'importo del reddito qualificante attribuibile alle partecipazioni in un'entità costitutiva a bassa imposizione detenute da altri proprietari è l'importo che sarebbe stato considerato come attribuibile a tali proprietari in base ai principi del principio contabile conforme utilizzato nel bilancio consolidato dell'entità controllante capogruppo se il reddito netto dell'entità costitutiva a bassa imposizione fosse uguale al suo reddito qualificante e:
a)
l'entità controllante avesse redatto il bilancio consolidato conformemente a tale principio contabile («bilancio consolidato ipotetico»);
b)
l'entità controllante detenesse una partecipazione di controllo nell'entità costitutiva a bassa imposizione tale per cui tutti i redditi e le spese dell'entità costitutiva a bassa imposizione siano consolidati voce per voce con quelli dell'entità controllante nel bilancio consolidato ipotetico;
c)
tutti i redditi qualificanti dell'entità costitutiva a bassa imposizione fossero attribuibili a operazioni con persone che non sono entità del gruppo; e
d)
tutte le partecipazioni non detenute direttamente o indirettamente dall'entità controllante fossero detenute da persone diverse dalle entità del gruppo.
3. Oltre all'importo imputato a un'entità controllante ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, l'imposta integrativa IIR dovuta da un'entità controllante a norma dell', paragrafo 2, dell', paragrafo 2, dell', paragrafo 2, e dell', paragrafo 2, include, per l'esercizio fiscale, conformemente all':
a)
l'intero importo dell'imposta integrativa calcolata per tale entità controllante; e
b)
l'importo dell'imposta integrativa calcolata per le sue entità costitutive a bassa imposizione localizzate nello stesso Stato membro moltiplicato per la quota imputabile dell'entità controllante nell'imposta integrativa per l'esercizio fiscale.
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