Art. 11
Scelta di applicare un'imposta integrativa domestica qualificata
In vigore dal 15 dic 2022
Scelta di applicare un'imposta integrativa domestica qualificata
1. Gli Stati membri possono scegliere di applicare un'imposta integrativa domestica qualificata.
Se uno Stato membro in cui sono localizzate le entità costitutive di un gruppo multinazionale di imprese o di un gruppo nazionale su larga scala sceglie di applicare un'imposta integrativa domestica qualificata, tutte le entità costitutive a bassa imposizione del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala in tale Stato membro sono assoggettate a tale imposta integrativa domestica per l'esercizio fiscale.
Nell'ambito di un'imposta integrativa domestica qualificata, gli utili domestici in eccesso delle entità costitutive a bassa imposizione possono essere calcolati sulla base di un principio contabile conforme o di un principio contabile autorizzato approvato dall'organismo contabile autorizzato e aggiustato per evitare distorsioni competitive rilevanti, invece che sulla base del principio contabile utilizzato nel bilancio consolidato.
2. Se un'entità controllante di un gruppo multinazionale di imprese o di un gruppo nazionale su larga scala è localizzata in uno Stato membro e le sue entità costitutive, detenute direttamente o indirettamente, localizzate in tale Stato membro o in un'altra giurisdizione sono assoggettate a un'imposta integrativa domestica qualificata per l'esercizio fiscale in dette giurisdizioni, l'importo di un'eventuale imposta integrativa calcolata a norma dell' dovuta dall'entità controllante a norma degli articoli da 5 a 8 è ridotto dell'importo dell'imposta integrativa domestica qualificata dovuta dall'entità stessa o da tali entità costitutive, fino a concorrenza del suo azzeramento.
Fatto salvo il primo comma, se l'imposta integrativa domestica qualificata è stata calcolata per un esercizio fiscale in conformità del principio contabile conforme dell'entità controllante capogruppo o dei principi internazionali di rendicontazione finanziaria (IFRS o IFRS adottati dall'Unione a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002), non è calcolata alcuna imposta integrativa in conformità dell' per tale esercizio fiscale per le entità costitutive di tale gruppo multinazionale di imprese o gruppo nazionale su larga scala localizzate in tale Stato membro. Il presente comma non pregiudica il calcolo di un'imposta integrativa aggiuntiva a norma dell' nel caso in cui uno Stato membro non applichi un'imposta integrativa domestica qualificata per la riscossione di eventuali imposte integrative aggiuntive derivanti dall'.
3. Se l'importo dell'imposta integrativa domestica qualificata per l'esercizio fiscale non è stato versato entro i quattro esercizi fiscali successivi all'esercizio fiscale in cui era dovuto, l'importo dell'imposta integrativa domestica qualificata non versato è aggiunto all'imposta integrativa giurisdizionale calcolata a norma dell', paragrafo 3, e non è riscosso dallo Stato membro che ha operato la scelta a norma del paragrafo 1 del presente articolo.
4. Gli Stati membri che scelgono di applicare un'imposta integrativa domestica qualificata notificano tale scelta alla Commissione entro i quattro mesi successivi all'adozione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali che introducono un'imposta integrativa domestica qualificata. Tale scelta è valida e non può essere revocata per un periodo di tre anni. Al termine di ciascun periodo di tre anni, la scelta è rinnovata automaticamente a meno che lo Stato membro non revochi la sua scelta. L'eventuale revoca della scelta è notificata alla Commissione al più tardi quattro mesi prima del termine del periodo di tre anni.
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