Art. 27
Calcolo dell'imposta integrativa
In vigore dal 15 dic 2022
Calcolo dell'imposta integrativa
1. Se l'aliquota effettiva d'imposta della giurisdizione in cui sono localizzate le entità costitutive è inferiore all'aliquota minima d'imposta per un dato esercizio fiscale, il gruppo multinazionale di imprese o il gruppo nazionale su larga scala calcola l'imposta integrativa separatamente per ognuna delle sue entità costitutive aventi un reddito qualificante compreso nel calcolo del reddito netto qualificante di tale giurisdizione. L'imposta integrativa è calcolata su base giurisdizionale.
2. La percentuale dell'imposta integrativa per una data giurisdizione per un dato esercizio fiscale è l'eventuale differenza positiva in punti percentuali calcolata secondo la seguente formula:
dove l'aliquota effettiva d'imposta corrisponde all'aliquota calcolata conformemente all'.
3. L'imposta integrativa giurisdizionale per un dato esercizio fiscale corrisponde all'eventuale importo positivo calcolato secondo la seguente formula:
dove:
a)
l'imposta integrativa aggiuntiva corrisponde all'importo dell'imposta determinato a norma dell' per l'esercizio fiscale;
b)
l'imposta integrativa domestica corrisponde all'importo dell'imposta per l'esercizio fiscale determinato a norma dell' o nell'ambito di un'imposta integrativa domestica qualificata di una giurisdizione di un paese terzo.
4. Gli utili in eccesso per la giurisdizione per l'esercizio fiscale di cui al paragrafo 3 corrispondono all'eventuale importo positivo calcolato secondo la seguente formula:
dove:
a)
il reddito netto qualificante corrisponde al reddito determinato a norma dell', paragrafo 2, per la giurisdizione;
b)
l'esclusione del reddito in base alla sostanza corrisponde all'importo determinato a norma dell' per la giurisdizione.
5. L'imposta integrativa di un'entità costitutiva per l'esercizio fiscale in corso è calcolata secondo la seguente formula:
dove:
a)
il reddito qualificante dell'entità costitutiva per una data giurisdizione per un dato esercizio fiscale corrisponde al reddito determinato a norma del capo III;
b)
il reddito aggregato qualificante di tutte le entità costitutive per una data giurisdizione per un dato esercizio fiscale corrisponde alla somma del reddito qualificante di tutte le entità costitutive localizzate nella giurisdizione per l'esercizio fiscale.
6. Se l'imposta integrativa giurisdizionale risulta dal ricalcolo a norma dell', paragrafo 1, e non vi è alcun reddito netto qualificante nella giurisdizione per l'esercizio fiscale, l'imposta integrativa è imputata a ciascuna entità costitutiva utilizzando la formula di cui al paragrafo 5 del presente articolo, sulla base del reddito qualificante delle entità costitutive negli esercizi fiscali per i quali si eseguono i ricalcoli a norma dell', paragrafo 1.
7. L'imposta integrativa di ciascuna entità costitutiva apolide è calcolata, per ciascun esercizio fiscale, separatamente dall'imposta integrativa di tutte le altre entità costitutive.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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